Condominio, sospensione dei servizi per morosità

L’amministratore ha la facoltà, senza ricorrere all’assemblea o all’Autorità Giudiziaria di sospendere i servizi comuni al condomino moroso.

“La sospensione riguarda servizi come ascensore, acqua e riscaldamento.”

Infatti la nuova riforma del condominio, legge n. 220 del 20.12.2012, entrata in vigore il 18.6.2013, c.d. Riforma del Condominio, colpisce direttamente il condòmino la cui morosità si protrae per oltre un semestre, e consente all’amministratore di interrompere un servizio purché si trovi all’esterno dell’appartamento in questione.

E’ possibile interrompere un servizio dall’interno dell’appartamento solo ricorrendo alla Autorità Giudiziaria.

Il condòmino non può sottrarsi alle spese per i servizi comuni

Nessun proprietario può sottrarsi alle spese condominiali in quanto esse hanno natura obbligatoria. L’articolo 63 comma 3 delle Disposizioni di Attuazione del Codice civile, cita e prevede:

  • mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre.
  • sospensione al condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

A questo punto si può valutare:

  • Sospensione dell’utilizzo dell’ascensore installando una chiave di accesso;
  • Sospensione del posto auto a rotazione.

Altre sospensioni che potrebbero causare un danno all’obbligato:

  • Sospensione della fornitura di acqua, che può ledere diritti costituzionalmente garantiti;
  • Sospensione del riscaldamento in periodo invernale, che può ledere diritti costituzionalmente garantiti e può creare un danno.

Obblighi per l’amministratore

L’amministratore deve chiedere ai condomini il pagamento delle spese non appena sia stato approvato il consuntivo e relativo riparto.

Articolo 1130 comma 1 n. 3) del Codice civile: l’Amministratore deve riscuotere le rate per la manutenzione ordinaria del condominio.
L’amministratore deve sollecitare il condomino moroso fino a quando ogni tentativo risulti vano.

Articolo 1129 comma 9 del Codice civile: salvo diverse disposizioni da parte dell’Assemblea l’Assemblea deve riscuotere forzosamente le somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il condomino il moroso che riceve il decreto ingiuntivo ha 40 giorni per fare opposizione.

Se il condomino non si oppone gli potrà essere pignorato il conto corrente, lo stipendio, la pensione e anche beni immobili.

Articolo 1129 del Codice civile, al comma 12 n. 6): l’amministratore è revocabile qualora non curi l’esecuzione coattiva dei crediti.

L’amministratore che non prende provvedimenti può essere revocato senza preavviso e può essergli richiesto un risarcimento per danno.

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